La
valutazione delle voci del bilancio di esercizio dev’essere effettuata, oltre
che nel rispetto del principio della “prudenza”, anche nella “prospettiva della
continuazione dell’attività”: è in questo principio normativo – espresso dall’art.
2423-bis del codice civile – che si annida uno degli aspetti maggiormente interessanti
(e forse trascurati) delle regole civilistiche, contabili e tributarie che governano
la redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota
integrativa (documenti ai quali per effetto della recente riforma si aggiunge il
rendiconto finanziario).