L’INGEGNO È PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

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amministratore unico di Brunacci & Partners S.r.l.

A proposito del titolo di questo numero della rivista, La fake news, con i vostri servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale – nelle sedi di Modena, Perugia, Milano e Trento – date un contributo imprescindibile per la lotta ai falsi prodotti, che oggi generano profitti esorbitanti, con danni enormi per le imprese e per i consumatori…

Infatti. Basti pensare che il giro d’affari del falso Made in Italy vale oltre 9 miliardi di euro a livello nazionale e 150 a livello mondiale, con un danno diretto e indiretto per le imprese del nostro paese di oltre 30 miliardi. Per questo, lo scopo principale della tutela di marchi, brevetti e design è, e deve rimanere, quello d’impedire le contraffazioni e le violazioni del know how delle nostre aziende, patrimonio simbolo dell’eccellenza italiana.

A supporto di tutto ciò, la normativa nazionale e internazionale in materia di proprietà industriale e intellettuale è in costante evoluzione, a tutela non solo del titolare di un diritto, ma anche della lecita concorrenza. Potremmo semplificare il concetto in questo modo: gli strumenti messi a disposizione per difendere le proprie idee sono tanti e accessibili a tutti. Chi ricorre a tali strumenti sarà sicuramente legittimato a difendere i propri diritti nei confronti di terzi, mentre chi non lo fa dovrà prendere atto della futura possibile coesistenza di copie o imitazioni legittime.

Fino a prova contraria, un concorrente ha il diritto e il dovere di verificare se un determinato prodotto è tutelato attraverso la registrazione di un marchio o design o il deposito di una domanda di brevetto. Il ruolo di noi consulenti è anche quello di supportare le aziende nello svolgimento di tali verifiche preventive e suggerire, di conseguenza, una lecita strategia di competizione.

Ricordiamo, infatti, che un brevetto, salvo casi eccezionali, non monopolizza un concetto generale, ma la particolare soluzione di un problema tecnico. Analogamente per i marchi, la tutela di un brand si limita a impedire l’utilizzo di marchi identici o simili per contraddistinguere prodotti analoghi.

Tuttavia, al di là della normativa vigente, in Italia rimane ancora la sfiducia nelle istituzioni, dovuta principalmente ai tempi lunghi ed esito incerto di un’azione legale nei confronti di terzi che violano un diritto di proprietà industriale. Ciò porta inevitabilmente l’imprenditore, per quanto titolare di un valido brevetto o marchio, a pensarci almeno due volte prima d’intraprendere una vera e propria azione legale. Ecco perché i diritti di proprietà intellettuale stanno acquistando sempre più valore non solo come strumento di tutela, ma anche come vero e proprio asset aziendale. Un valore che è indice di innovazione e creatività e che può essere utilizzato in modo proficuo anche nelle strategie commerciali.

Noi stessi consulenti, a meno che la contraffazione non sia clamorosa, tendiamo a suggerire ai nostri clienti anche la via stragiudiziale, finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti e senza il coinvolgimento di giudici e tribunali.

Altra nota dolente: oggi molti prodotti contraffatti sono acquistabili online, un mercato difficilmente controllabile e in continua espansione. Nasce, quindi, il concetto di brand protection, un insieme di attività congiunte che hanno l’obiettivo di tutelare un marchio, un design o un brevetto, salvaguardandolo dalla concorrenza sleale e dalle cosiddette “minacce esterne”. Con il supporto di partners e professionisti specializzati, gli studi di proprietà intellettuale si stanno sempre più organizzando e attrezzando per fornire anche questa tipologia di servizio ai propri assistiti. Una volta intercettato l’illecito e dimostrata la contraffazione, il prodotto online viene rimosso con il supporto dei gestori dei principali canali di vendita. Anche alla luce di tali nuovi mezzi di contraffazione, diventa quindi fondamentale la tutela preventiva.

Altro aspetto da non sottovalutare, l’esistenza di una valida privativa industriale può indurre il concorrente a desistere per non correre rischi e, se ben consigliato dal proprio consulente, a seguire una strada alternativa. Il valore del brevetto è, quindi, anche quello di puro deterrente.

Possiamo affermare che dalla registrazione di un marchio e/o dalla concessione di un brevetto derivi un diritto assoluto di proprietà intellettuale?

Certamente. Quanto meno il diritto si presume valido, avendo superato l’esame di merito e avendo ottenuto l’approvazione delle autorità competenti. Registrazione e/o concessione che, tuttavia, possono essere rimesse in discussione in sede di contenzioso, qualora la controparte coinvolta riesca a rintracciare documenti in grado d’invalidare il diritto acquisito – nel caso di un brevetto – o di dimostrare la nullità di un marchio.

Un brevetto, inoltre, a differenza di un marchio, non può essere mantenuto in vita all’infinito. La durata massima prevista è di vent’anni, dopo di che l’idea diventa (giustamente) di dominio pubblico e non più monopolizzabile. La durata limitata va vista positivamente, in quanto stimolo ad andare avanti per generare nuove invenzioni. L’ingegno non si ferma: è patrimonio dell’umanità.