LA CARTA DI BOLOGNA E LA TUTELA DEL DANNEGIATO
L’indennizzo diretto è una procedura liquidativa
per i danni subiti in caso di sinistri stradali fra due vetture assicurate in
Italia, secondo cui il rimborso è richiesto dal danneggiato direttamente alla
propria compagnia assicuratrice e non a quella del responsabile del sinistro. La
compagnia provvede quindi ad anticipare il risarcimento del danno per conto
dell’assicurazione di controparte, per ottenere poi da quest’ultima un conguaglio
forfettario secondo la Convenzione fra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto,
a cui entrambe hanno aderito. Tuttavia, la Carta di Bologna, sottoscritta da
diversi enti a tutela del consumatore e di cui lei è cofondatore, ha rilevato
alcune incongruenze…
Si tratta
propriamente di un indennizzo e non di un risarcimento. Il risarcimento è
quello che il danneggiato richiede integralmente, per tutti i danni subiti,
mentre l’indennizzo è quello che la compagnia riconosce in base alle clausole contrattuali
contenute nella polizza, clausole denominate “indennizzo in forma specifica”,
che possono porre limitazioni al risarcimento integrale. Ne cito alcune come il
divieto di cedere il credito alla carrozzeria non convenzionata con la
compagnia, in caso di riparazioni occorrenti in seguito al sinistro. Peraltro,
occorre notare che, invece, la cessione del credito consentirebbe al
danneggiato di non anticipare l’importo della riparazione. Fra le altre
limitazioni alla liquidazione integrale del danno ci sono quelle che prevedono franchigie
o scoperti, per esempio, fino al 20 per cento dell’importo della fattura della
riparazione. Su un danno che ammonta a 10 mila euro, la compagnia ne può
decurtare 2 mila qualora la vettura non sia riparata presso le carrozzerie
convenzionate.
Tali
limitazioni sono diverse in base alla polizza di ciascuna diversa compagnia
assicurativa in cambio di sconti che non superano le poche decine di euro. Il
consumatore, invogliato da questi sconti, rischia però di sottoscrivere un
contratto che limita di fatto i propri diritti.
Sul punto si
è già espressa più volte la Corte Costituzionale (con le ordinanze 205/08,
154/2010, 192/2010 e con la sentenza 180/09), stabilendo inequivocabilmente che
la procedura di indennizzo diretto, per essere legittima, deve essere
facoltativa, ovvero non sono escluse le azioni già previste dall’ordinamento in
favore del danneggiato, in quanto non è una procedura esclusiva.
Attualmente,
le compagnie assicurative tendono a rimborsare i danneggiati solamente in
quanto assicurati e non in quanto danneggiati. Per intendere la questione,
consideriamo cosa accade nell’ipotesi del pedone che è investito da
un’automobile mentre attraversa la strada sulle apposite strisce. Il pedone non
è assicurato e si rivale sull’assicurazione dell’automobilista che l’ha investito,
pretendendo l’integrale risarcimento dei danni e il rimborso delle spese
sostenute. Consideriamo il caso, invece, dello stesso automobilista che investe
un’auto, anziché il pedone, causando danni al veicolo. La polizza del
danneggiato, non quella del responsabile dell’incidente, prevede limitazioni nel
risarcimento in caso d’incidente. L’automobilista paga un premio Rc Auto per i
danni che potrebbe cagionare a un’altra persona, quindi, non è coperto dal
risarcimento integrale dei danni. In altre parole, è risarcito in quanto
assicurato e non in quanto danneggiato. Noi crediamo, invece, che il
danneggiato debba essere risarcito come tale e non come assicurato perché è
un’altra cosa. Se è considerato come danneggiato, potrà essere risarcito nei
termini indicati dal codice civile.
Questo tema è stato sollevato dalla Carta di
Bologna (www.cartadibologna.org) in un’apposita audizione alla Camera dei
Deputati…
La Carta di
Bologna ha raccolto le adesioni di diversi enti per informare il Parlamento del
rischio della lesione di diritti che il Disegno di legge sulla concorrenza può avallare
nei confronti di portatori di interessi diversi non appena sarà convertito in
legge. Si prospetta, infatti, nell’ambito del settore Rc Auto, la riduzione del
costo della polizza in cambio della limitazione dei diritti dei danneggiati.
Anche per questo abbiamo proposto la portabilità delle polizze Rc Auto, come accade
per un mutuo o per una compagnia telefonica, offrendo la possibilità all’utente
di valutare nel corso dell’anno se mantenere il contratto con la compagnia o
cambiare. La portabilità della polizza Rc Auto è una pratica che in Francia,
per esempio, ha portato benefici alla concorrenza nel mercato e potrebbe essere
operativa anche in Italia, soprattutto se consideriamo che quello italiano è
gestito in prevalenza da tre compagnie assicurative, che detengono il 70 per
cento delle polizze Rc Auto, mentre la restante parte è suddivisa fra le altre
venticinque. Con il 70 per cento di premi pagati a tre compagnie è difficile
pensare che ci sia una vera concorrenza. La portabilità della polizza
garantirebbe un effettivo diritto di scelta dell’assicurato, che potrà
confrontare i servizi effettivamente più convenienti.
In che termini la Carta di Bologna sta conducendo
una battaglia di civiltà?
È civile chi
non è indifferente a quello che gli accade intorno e non si limita a
considerare il problema quando lo riguarda direttamente. Noi abbiamo
semplicemente ascoltato diverse istanze come quelle dei medici legali, per
esempio, che, con la prima stesura del Ddl concorrenza avrebbero avuto pesanti
ripercussioni nella loro attività. Alcune polizze, infatti, prevedevano che
fosse la compagnia a indicare il medico al quale rivolgersi e quali cure
sarebbero state pagate. Anche in questo caso era limitata la libertà di scelta del
medico curante nell’eventualità di un incidente. Gli emendamenti approvati
dalla Camera dei Deputati hanno depurato il testo del Ddl concorrenza da tutte
le limitazioni in ambito Rc Auto. La scelta di civiltà è stata quella di ascoltare
cosa accadeva intorno a noi.