L'APPROCCIO CULTURALE ALLA SICUREZZA

Qualifiche dell'autore: 
presidente del CdA di Sicureco.com S.r.l., Bologna

Da oltre vent’anni, Sicureco offre alle aziende servizi di consulenza sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro. Cos’è cambiato nel settore in questi anni?

Quando è stata fondata la Sicureco, nel 1985, la normativa di riferimento per il settore della sicurezza era quella degli anni cinquanta, che aveva carattere puramente tecnico. Le aziende consideravano gli obblighi della sicurezza come un costo aggiuntivo e richiedevano il nostro intervento solo in caso d’infortunio. Posso dire che, fondando la società, mio padre, Giuseppe Innocenti, che da anni si occupa di consulenza del lavoro, abbia dato un contributo lungimirante alla diffusione della cultura della sicurezza, consigliando alle aziende con cui lavorava di tenere conto delle normative.

Se, fino alla metà degli anni novanta, la sicurezza dei lavoratori e la prevenzione dei rischi era garantita in poche aziende “illuminate”, dal 1994, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 626, con maggiore forza tutti i datori di lavoro sono tenuti a individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza, programmare e gestire le misure di prevenzione, coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, fornire loro un’adeguata formazione e sorveglianza medica. A tale scopo, il datore di lavoro è chiamato a redigere un “documento di valutazione dei rischi” che elenchi le eventuali fonti di pericolo, il numero di lavoratori potenzialmente esposti e le misure di prevenzione, protezione e miglioramento attuate e da attuare. Per la prima volta, viene anche formalizzato un vero e proprio organigramma obbligatorio per la sicurezza, che individua nuove figure professionali come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Con il decreto legislativo n. 81 del 2008, vero e proprio “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, viene dato maggiore rilievo anche agli aspetti organizzativi in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, l’art. 30 attribuisce all’effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) un’efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01. Tali sistemi di gestione prevedono un’applicazione modulata sulle caratteristiche complessive dell’impresa/organizzazione che intende adottarli.

Quindi possiamo dire che la legge considera la sicurezza anche come una questione culturale?

L’inserimento del modello prevenzionale (D. Lgs. 626/94) è stato il primo passo verso un approccio culturale alla sicurezza. Inoltre, nel 2009, è stato firmato un protocollo d’intesa che impegna il Ministero dell’Istruzione a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado. Nelle consulenze che forniamo alle aziende di vari settori – dalla meccanica ai servizi, dalle assicurazioni alle imprese di pulizie –, constatiamo quanto sia importante l’organizzazione nel processo di miglioramento della sicurezza dei lavoratori. Anche la legge ne tiene conto, premiando le aziende più virtuose in questo senso, con finanziamenti e esenzioni da sanzioni. A questo proposito ricordo che, nel mese di marzo, a Bologna, in collaborazione con l’Università di Perugia, terremo il secondo corso nazionale specialistico dal titolo Progettista di sistemi di gestione sostenibili per la salute e la sicurezza sul lavoro, che consentirà alle aziende partecipanti di acquisire gli strumenti per organizzare un sistema di gestione sostenibile e quindi più attuabile. Ulteriori informazioni si possono trovare sul nostro sito (www.sicureco.com).